Whistleblowing

Whistleblowing è uno strumento attraverso il quale i dipendenti (e non solo) di un’azienda, segnalano a specifici individui o organismi una violazione, un reato o un illecito, commesso da altri soggetti appartenenti all’organizzazione.

In Italia è presente dal 2017, ma la nuova normativa (D.Lgs. 24/2023) amplia le tutele previste per i segnalatori.

Chi può effettuare una segnalazione?
  • dipendenti (anche in periodo di prova);
  • lavoratori autonomi e collaboratori;
  • dipendenti o collaboratori dei fornitori di EHT;
  • liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per EHT;
  • volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per EHT;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza per EHT;
  • candidati e potenziali fornitori.

    La segnalazione può essere effettuata anche dopo la cessazione del rapporto con EHT
Quali violazioni possono essere segnalate?

Qualsiasi illecito penale, civile, amministrativo o contabile, violazioni del modello 2.3.1. e del codice etico, che ledano l’interesse pubblico o di EHT e di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, a condizione che la violazione non sia legata ad un interesse personale che attiene esclusivamente al proprio rapporto con EHT.

Come posso segnalare?

Utilizzando EHT Whistleblowing Platform, raggiungibile a questo indirizzo, compilando i campi richiesti.
Per avere istruzioni operative più precise su come effettuare una segnalazione, la guida utente di EHT Whistleblowing Platform è disponibile nella sezione dedicata al supporto utente.
La segnalazione verrà inviata all’Organismo di Vigilanza (OdV) di EHT, che è il soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni.

Come deve essere il contenuto delle segnalazione?

Il contenuto della segnalazione è libero ma è importante che vengano comunicati più elementi possibili, al fine di agevolare le indagini interne.

La segnalazione può essere effettuata:

  • in forma scritta, inserendo la descrizione dei fatti;
  • oppure in forma orale, tramite nota audio;
  • è inoltre possibile chiedere un incontro diretto con il gestore delle segnalazioni (indicandolo nella schermata dove viene richiesta la descrizione dei fatti), da fissarsi entro il termine di 7 giorni dalla richiesta del segnalante.
Cosa succede dopo l’inoltro della segnalazione?

Se la segnalazione è stata inserita correttamente, riceverai subito un numero di conferma univoco della segnalazione, che ti servirà per controllare in tempo reale lo stato della segnalazione e per interagire con l’OdV.

Entro 7 giorni lavorativi, riceverai dall’OdV la conferma della presa in carico della segnalazione.

Entro 3 mesi dalla presa in carico della segnalazione, riceverai un riscontro.

Riservatezza

La tua identità rimarrà RISERVATA e le informazioni della segnalazione saranno accessibili solo ed esclusivamente ai componenti dell’OdV incaricati dell’indagine.

Ricordati di utilizzare solo questa piattaforma (e di non utilizzare la e-mail o altri strumenti) per tutte le comunicazioni relative alla segnalazione.

Privacy

Nel caso in cui decidessi di effettuare una segnalazione autenticata, i tuoi dati personali saranno trattati in conformità alla normativa privacy vigente, come da informativa presente sulla piattaforma.

La documentazione e i dati relativi alla segnalazione saranno conservati per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione (comunque non oltre 5 anni dalla comunicazione dell’esito finale della procedura).

A quali misure protettive ho diritto se faccio una segnalazione?

In termini di riservatezza, la tua identità non verrà rivelata nell’ambito della procedura interna.

In merito alla protezione dagli eventuali atti ricorsivi del tuo datore di lavoro a causa di una tua segnalazione, il tuo datore di lavoro non potrà, per esempio, licenziarti, cambiare la tua mansione o applicare un qualsiasi trattamento sfavorevole.

Tuttavia, la tua identità potrebbe essere rilevata:

  • se presti il tuo consenso o sei tu stesso a rivelarla;
  • nel contesto di un procedimento giudiziario.
Le misure di protezione si applicano solo al segnalante?

No, si applicano anche a:

  • ai FACILITATORI, cioè i colleghi che ti assistono nel processo di segnalazione;
  • ai tuoi FAMILIARI che lavorano nello stesso contesto lavorativo;
  • ai tuoi COLLEGHI con cui hai un rapporto abituale e corrente;
  • ad eventuali ENTI DI TUA PROPRIETÀ O PER I QUALI LAVORI, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.
Cosa succede se la mia segnalazione è falsa?

Attenzione: la segnalazione deve essere effettuata in buona fede e solo se hai fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni siano vere.

Se venisse accertato che hai effettuato una segnalazione VOLUTAMENTE FALSA, potresti ricevere una SANZIONE DISCIPLINARE ed essere passibile di denuncia per calunnia o diffamazione.

Per questo motivo, è molto importante che la segnalazione venga fatta con serietà e in buona fede.

In quali casi posso effettuare una segnalazione esterna (all’ANAC)?

Solo se:

  • hai già effettuato la segnalazione interna, ma non ha avuto seguito;
  • hai fondati motivi per credere che:
    • alla segnalazione interna non sarà dato un efficace seguito;
    • ci sia il rischio di una ritorsione;
    • la violazione può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

A chi posso effettuare una segnalazione esterna?
All’autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), collegandosi al seguente link

Si può rendere pubblica la segnalazione?

Attenzione: la divulgazione pubblica nella violazione (cioè tramite la stampa, mezzi elettronici o comunque mezzi di diffusione in grado di raggiungere un grande numero di persone) potrebbe impedirti di ottenere le tutele previste dalla legge.

A meno che non si rientri in uno di questi casi:

  • hai effettuato la segnalazione interna ed esterna senza avere alcun riscontro;
  • hai fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • hai un fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa compromettere il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanza del caso concreto.

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